La Professione - La Consulenza Finanziaria Oggettiva

Stampa PDFStampa PDF

Il Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari può fornire al Cliente un servizio di assistenza, finalizzato alla ricognizione del suo patrimonio, degli impieghi e degli obiettivi.

Dall'esito di questa indagine, il Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari può fornire al Cliente anche le informazioni utili al miglior impiego del suo patrimonio, sulla base degli obiettivi da lui indicati, con particolare riferimento ai prodotti e agli strumenti finanziari da utilizzare.

L'attività del consulente indipendente in investimenti finanziari è soggetta al segreto professionale.

Il Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari, persona fisica, può fornire al Cliente un servizio di assistenza, finalizzato alla ricognizione del suo patrimonio, degli impieghi e degli obiettivi. Dall'esito di tale indagine, il Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari può fornire al Cliente anche le informazioni utili al miglior impiego del suo patrimonio, sulla base degli obiettivi da lui indicati, con particolare riferimento ai prodotti ed agli strumenti finanziari da utilizzare.

La sopra descritta indipendenza del consulente Indipendente in Investimenti Finanziari costituisce una delle fondamentali differenze rispetto al Promotore Finanziario che, invece, è già in grado di far sottoscrivere al Cliente i contratti di investimento proposti dalla sua casa madre: in tal senso, la sua attività è quella di un agente dell'intermediario, mentre quella del Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari è assimilabile a quella di un libero professionista che presta la sua opera in totale assenza di conflitto d’interessi e quindi in grado di dare al cliente un servizio di  consulenza oggettivata.

Le condizioni contrattuali che si propongono riguardano l'attività del Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari, essendo quella del Promotore regolata in base alla legge, alle direttive Consob ed a quelle dell'intermediario da cui ha ricevuto il mandato.

La consulenza in materia di investimenti in prodotti e strumenti finanziari può essere prestata anche da soggetti diversi dagli intermediari professionali. Per i consulenti non intermediari vale la disciplina dettata dal diritto comune, mentre per i consulenti intermediari si applica la normativa vigente nel settore dell’intermediazione finanziaria.

La Consob ha spiegato la ragione del diverso regime applicabile:

" l’applicazione delle regole di condotta alla prestazione dei servizi accessori da parte dei soggetti abilitati/intermediari autorizzati è giustificata dalla considerazione della superiore capacità di attrazione del pubblico di cui questi godono in ragione del proprio status di operatori vigilati ".

Per la prestazione consulenziale resa da soggetti diversi dagli intermediari valgono dunque le norme del diritto civile, e in particolare le norme che regolano l’adempimento delle obbligazioni (artt. 1173 e ss. cod. civ.), il contratto in generale (artt. 1321 e ss.) e i contratti di appalto c.d. di servizi (laddove la prestazione sia svolta in forma imprenditoriale, artt. 1655 e ss. cod. civ.) o di prestazione d’opera (in caso di attività esclusivamente personale del consulente, art. 2222 cod. civ.).

Inoltre trovano applicazione le norme che regolano i contratti tra il professionista e i consumatori (artt. 1469-bis e ss. cod. civ.) e laddove la prestazione venga svolta da soggetti appartenenti a professioni protette (avvocati, commercialisti ecc.) anche le norme deontologiche derivanti dall’ordine professionale a cui appartengono.

Il rispetto di tali norme deontologiche potranno, oltretutto, essere un valido parametro per apprezzare l’osservanza della speciale diligenza dovuta dal professionista ai sensi dell’art. 1176 co. 2, cod. civ., e dell’assolvimento del dovere di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ.