Lo statuto
Per sancire la propria costituzione e al fine di dare delle norme precise allo svolgimento della propria attività e di quella dei suoi associati, l'Accademia si è dotata di uno Statuto.
Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita l’Associazione denominata “Accademia della Consulenza Indipendente in Investimenti Finanziari“, adotta l’acronimo “ ACOFIIN “ e di seguito può anche essere denominata Accademia.
L’Associazione è una Onlus, con sede legale a Milano, Via Settembrini 35 .
L’eventuale variazione della sede sociale, l’apertura di una sede operativa o l’apertura di sedi secondarie, potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà variazione del presente statuto. L’Associazione ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.
Art. 2 Scopi e finalità dell’ associazione
Scopo dell’Accademia è quello di promuovere e diffondere i principi fondamentali ed irrinunciabili della consulenza in investimenti finanziari, primi fra tutti quelli della professionalità, della indipendenza e dell’assoluta assenza di conflitti d’interessi nello svolgimento della attività di Consulente in Investimenti Finanziari, intendendo questi come il professionista specializzato unicamente nel settore dei prodotti e strumenti finanziari per gli investimenti del risparmio ed idoneo a prestare la consulenza finanziaria oggettivata principalmente nei confronti dei risparmiatori e dei soggetti interessati al mercato del risparmio.
Per raggiungere il suddetto scopo l’A C O F I I N promuove :
a) corsi di formazione professionale e di aggiornamento continuo a favore degli associati e degli altri soggetti che si associno, anche in via temporanea, all’attività dell’Accademia ;
b) incontri di carattere finanziario, fiscale, legale, amministrativo, commerciale, scientifico, culturale, anche con organizzazioni e/o istituzioni, sia pubbliche che private, rappresentative di tali settori, al fine di proporre soluzioni sempre più corrispondenti alla formazione e sviluppo professionale del Consulente Indipendente in Investimenti Finanziari;
c) l’esame, lo studio e la divulgazione di argomenti professionali o specialistici di interesse degli associati;
d) la pubblicazione di monografie e periodici, nonché la raccolta di documentazione relativa ai settori culturali attinenti agli scopi perseguiti dall’Associazione;
e) la valorizzazione dell’attività professionale degli associati nei confronti di chiunque interessato ai prodotti e strumenti finanziari per gli investimenti ovvero del mercato finanziario in generale;
f) l’organizzazione di soggiorni di studio presso qualificate istituzioni finanziarie in importanti Città-Piazze finanziarie, anche mediante concessione di borse di studio e premi;
g) il mantenimento dei contatti con Enti, Istituti, Associazioni, Organismi e Società aventi scopi similari od affini;
h) la tutela dei diritti e degli interessi, anche indiretti, degli associati Consulenti Indipendenti in Investimenti Finanziari promuovendo altresì, presso le Pubbliche Istituzioni e/o Autorità preposte, il riconoscimento all’idoneità professionale per la prestazione della consulenza finanziaria oggettivata in assenza di conflitti d’interessi.
Art. 3 Esecuzione delle attività
L’Accademia può realizzare gli scopi sopra indicati direttamente o avvalendosi delle prestazioni dei propri aderenti e comunque con il controllo e secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Art. 4 Patrimonio ed Esercizi sociali
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative, da contributi volontari degli associati;
b) eventuali avanzi di gestione;
c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e/o contributi di Enti pubblici e/o privati;
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L’ Accademia può inoltre compiere ogni operazione finanziaria per il raggiungimento degli scopi indicati, comprese stipulazioni di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell’Accademia.
L’assunzione della qualifica di associato non comporta per le persone fisiche o giuridiche che siano ammesse a far parte dell’Accademia il sorgere di obblighi di contribuzione, salvo il contributo minimo annuale che verrà stabilito dal Comitato direttivo di anno in anno.
L’entità della contribuzione, comprese le modalità di erogazione ( che per gli Enti pubblici possono essere anche la contribuzione da parte di terzi per conto dei medesimi Enti ), sarà comunicata dal Presidente del Comitato direttivo agli associati, compresi Enti e Società .
Nell’ipotesi in cui gli associati dovessero svolgere attività di consulenza scientifica o didattica che comportassero rapporti di collaborazione con l’Accademia, queste saranno regolamentate da specifici atti del Comitato direttivo che definiranno sia l'aspetto di apporto scientifico o didattico che quello eventuale economico dei rispettivi impegni.
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
In ogni caso è fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione si prefigge l’obbiettivo di destinare il 25% degli avanzi di gestione annuale a scopi benefici o meglio a finanziare iniziative umanitarie attraverso singoli piccoli progetti finalizzati all’aiuto della popolazione locale, bambini in particolare, in Africa – Asia – America Latina – Europa orientale ed occidentale ed ogni altro paese che necessiti di aiuti.
Art. 5 Soci dell’Associazione
Sono soci della A C O F I I N tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche , che condividano le finalità e sostengano le attività sociali dell’Associazione stessa.
L’Associazione è aperta a tutti senza alcuna discriminazione : politica, ideologica o religiosa.
I soci si distinguono in :
1) Soci fondatori;
2) Soci istituzionali;
3) Soci ordinari;
4) Soci sostenitori;
5) Soci corrispondenti;
6) Soci onorari.
Sono soci fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci istituzionali l’Ente o l’Associazione che dichiarino di condividere gli scopi dell’Accademia e di favorire per essa lasciti, donazioni, versamenti liberali.
Sono altresì soci istituzionali i rappresentanti delle Istituzioni preposte alla tutela del risparmio.
Con l’atto deliberativo con il quale si approva la qualifica di socio istituzionale potranno essere stabiliti a favore di esso diritti di rappresentanza riservata negli organi dell’Accademia.
Sono soci sostenitori persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che accettino o condividano finalità e modi di attuazione dell’Accademia e che ne sovvengano l’attività con le modalità stabilite dal comitato direttivo.
Sono soci corrispondenti esperti in materie di investimenti del risparmio che condividano le finalità dell’Associazione . Essi non potranno essere in misura superiore al 50% dei soci ordinari.
Sono soci onorari le persone o Enti prescelte sulla base del prestigio acquisito secondo i principi oggetto dell’attività sociale e/o che si siano distinte per una proficua attività a favore degli scopi dell'Associazione; questi sono eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari: tutti gli altri.
La qualifica di socio ordinario si ottiene a seguito di domanda scritta, che deve indicare il nome di almeno un socio-referente regolarmente iscritto all’Associazione, da presentare al Consiglio Direttivo che valuterà se accettare la domanda motivando per iscritto l’eventuale diniego.
I soci debbono possedere i seguenti requisiti : titoli e/o esperienze di lavoro idonei per operare nel settore degli investimenti finanziari come, a puro titolo d’esempio, laurea in materia economica, legale o finanziaria, promotore finanziario, consulenti finanziari indipendenti.
Tutti i soci, con la sola esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al versamento della quota d’iscrizione e di quella associativa deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio decade per il mancato pagamento della quota associativa annuale trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto oppure per recesso, o per gravi motivi che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento deontologico e/o per il venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione.
La decadenza e/o l’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa.
Nel caso in cui il socio decaduto e/o escluso rivesta una carica nell'Associazione ne viene disposta la sostituzione per cooptazione.
Con la presentazione della domanda il richiedente si obbliga al pagamento delle quote sociali e al pagamento della quota d’iscrizione nonché all’osservanza dello statuto e dei regolamenti vigenti approvati dagli organi competenti.
Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali.
Le dimissioni da cariche ricoperte devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo e/o con ogni altro mezzo idoneo a fare conoscere inequivocabilmente la volontà del dimissionario .
Art. 6 Organi Sociali
Organi dell’Associazione sono:
1) L’Assemblea Generale
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Direttore Generale
5) Il Comitato Didattico
6) Il Collegio dei Sindaci
7) Il Comitato dei Garanti
Art. 7 L’ Assemblea Generale
Costituiscono l’ Assemblea degli associati i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci istituzionali.
a) L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, mediante comunicazione scritta o comunque con mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo (come ad es. e-mail) diretta a ciascun socio non meno di quindici giorni prima rispetto al giorno dell’adunanza.
b) L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’ approvazione del bilancio. L’Assemblea Generale può essere altresì convocata dal Presidente ogniqualvolta lo stesso o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.
c) L’assemblea Generale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ad eccezione dei soci fondatori che sono membri permanenti di diritto, sulle modifiche dell’atto costitutivo e su tutto quanto alla stessa demandato per legge o statuto.
d) Hanno diritto ad intervenire nell’assemblea tutti i soci fondatori, i soci istituzionali ed i soci ordinari, detti anche soci effettivi, purché siano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
e) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo.
f) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo o da altra persona designata dagli intervenuti.
g) Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, ed accertare se l’Assemblea sia regolarmente costituita e in numero legale per deliberare. Il Presidente, previo consenso dell’ Assemblea, nomina altresì un Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Ogni socio, sia esso Ente o persona fisica, ha diritto ad un voto. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro socio, il quale non potrà avere più di cinque deleghe.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo e Presidente
Nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente:
a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiori a 3 e non superiore a 15. I membri sono eletti dall’Assemblea tra i soci ordinari, salvo i Soci Fondatori ai quali viene attribuita la facoltà di essere membri di diritto. I membri dureranno in carica per un periodo non superiore a quattro anni e potranno essere rieletti.
b) Per la prima volta la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la loro nomina saranno effettuate con l’atto costitutivo, e dureranno in carica 4 anni.
c) In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea Generale.
Se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, si intenderà decaduto l’intero Consiglio e dovrà essere convocata l’Assemblea per la sua rinnovazione.
d) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per il raggiungimento dei fini statutari secondo le
direttive indicate dall’Assemblea Generale dell’Associazione.
e) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione alcuna, salvo quelli riservati all'Assemblea.
In particolare procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea Generale, alla nomina e revoca di dirigenti, dipendenti ed impiegati emanando ogni provvedimento riguardante il personale, stabilisce l’importo delle quote annuali e di quelle di sottoscrizione all’Associazione, delibera sull’ammissione dei soci, conferisce e revoca procure.Nell'ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo associativo, promuove incontri nazionali ed internazionali anche con altre Associazioni, Enti, Istituzioni; organizza convegni di studio, incontri operativi e congressuali, avvalendosi della collaborazione di esperti da scegliere preferibilmente fra i soci; cura le pubblicazioni dell'Associazione.
Costituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, speciali commissioni consultive, anche a carattere territoriale, per lo studio di particolari problemi ovvero per lo svolgimento di particolari attività.
f) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente che dura in carica per l’intera durata del Consiglio, un Vice Presidente, nonché un Segretario.
g) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti con i terzi ed in giudizio.
h) Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Generale dell’Accademia nell’ambito dei propri membri e nomina altresì il Direttore Didattico che collabora alla promozione dell’attività scientifica e didattica. Il Direttore didattico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
i) Il Presidente ha altresì il compito di provvedere all’attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse delegato dal Consiglio Direttivo.
l) Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri
ogniqualvolta sia necessario e comunque almeno due volte l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo, all’ammontare della quota sociale e all’ammontare della quota d’iscrizione.
m) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
n) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
o) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che
verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 Il Direttore Generale
Il Direttore Generale ha la responsabilità organizzativa dell’Accademia, cura il regolare svolgimento delle attività dell’Accademia, in esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, operando con firma disgiunta dal Presidente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di impedimento o inadempienza del Presidente convoca l’Assemblea ed il Consiglio direttivo.
Ha facoltà di formulare proposte sull’attività da programmare.
Il Direttore Generale cura i rapporti con le Istituzioni , gli enti pubblici e privati, comprese quelle economiche ed imprenditoriali, ritenute utili alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Accademia.
Il Direttore Generale dura in carica quattro anni ed è rinnovabile permanendo la qualifica di membro del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento od assenza assume la funzione di Direttore Generale il Presidente che può delegare persona da lui designata.
Art. 10 Il Comitato Didattico
Il Comitato Didattico costituisce l’organo di consulenza scientifica dell’Accademia.
Esso è composto dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo, dal Direttore didattico e da 5 membri designati dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità riconosciute come esperte nel campo degli investimenti finanziari per il risparmio.
Possono partecipare alle riunioni del Comitato Didattico un rappresentate ciascuno delle istituzioni preposte alla difesa e tutela del risparmio.
Il Presidente del Comitato Didattico è nominato dal Consiglio Direttivo tra persone che godano prestigio nel campo della consulenza finanziaria per il risparmio.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale dell’Accademia o da un suo delegato.
Il Presidente del Comitato Didattico dura in carica 4 anni e può essere rieletto.
Il Comitato Didattico esprime pareri nell’ambito delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo.
Si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo.
Esso propone gli indirizzi generali delle attività didattiche dell’Accademia e formula proposte per il loro sviluppo; esprime pareri non vincolanti sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità
dell’Accademia e formula una valutazione sulle attività scientifiche e didattiche svolte e quelle da svolgere nell’ambita della medesima.
Il Comitato Didattico può articolarsi in commissioni alle quali possono accedere esperti, anche non soci dell’Accademia e può avvalersi, inoltre, dell’apporto di gruppi di lavoro istituiti nell’ambito di sezioni specialistiche.
Art. 11 Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri nominati dall’ Assemblea degli associati tra persone esperte nelle discipline amministrativo - contabili.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.
I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 12 Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea degli associati tra persone esperte in materie economiche, giuridiche, finanziaria e di alta levatura morale.
I membri del Comitato dei Garanti durano in carica quattro anni.
Il Comitato dei Garanti ha la funzione di :
a) esprimere un parere generale sull’attività dell’Accademia alla Assemblea degli associati;
b) esprimere un parere di congruità delle attività svolte, in relazione alle finalità istituzionali;
c) si esprime su eventuali conflitti di interesse che fossero ravvisati nelle attività dell’Accademia.
Tali pareri sono resi annualmente.
Art. 13 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. dall’
Assemblea Generale la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della l. 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, nonché conseguenti alle decisioni di espulsione o di diniego di ammissione saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea Generale; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 15 Rinvio
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.