La Consob approva il regolamento per gli Art. 18 bis e ter del T.U.F.

Perchè non ci piace questo regolamento

 

Mentre ci accingevamo a scrivere la terza ed ultima parte del nostro commento all’articolo 18-bis basandoci sulla bozza di regolamento, è inaspettatamente arrivata l’emanazione del regolamento definitivo da parte della Consob. Così ora potremo proseguire sul testo definitivo senza dover usare troppo il condizionale. Diciamo subito che rispetto agli scopi della nostra esposizione e a quanto precedentemente scritto nulla è cambiato.
C’è tuttavia un fatto curioso che va sottolineato, fatto peraltro già presente nel test del d.lgs.n.146 del 25.09.2009 e cioè che sono stati accorpati in un unico regolamento sia i consulenti finanziari persone fisiche che le società di capitali che svolgono attività di consulenza finanziaria. Ciò non fa che rafforzare il nostro giudizio di disparità nel trattamento dei soggetti sottoposti a vigilanza. Torniamo a ribadire che la tipologia del lavoro svolto da un individuo non è comparabile con quella di organizzazioni più complesse che hanno la sola differenza di sottoporre a consulenza numeri assai più consistenti di clienti, motivo per cui le procedure di controllo che devono essere utilizzate per valutare l’operato di apparati  di più persone non possono e non devono essere le stesse di quelle usate per un singolo individuo. Se poi la strada scelta vuole essere quella di limitare grandemente se non addirittura di scoraggiare fino all’annullamento l’accesso a questa professione, questa è altra storia.
L’abbiamo già dichiarato in tempi non sospetti e lo ripetiamo oggi: un numero consistente di consulenti finanziari indipendenti specializzati solo ed esclusivamente in investimenti finanziari è un patrimonio per tutto il mercato del risparmio e indispensabile per la sua crescita culturale. Voler limitare il numero di questi professionisti con leggi e regolamenti complicati e che guardano più alla burocrazia che alla funzionalità, significa lasciare i risparmiatori sprovvisti di un importante salvaguardia contro i continui abusi che un gran numero di operatori continua a perpetrare nei loro confronti.
Tornando poi alla situazione di disparità davanti alla legge creata dal regolamento appena emanato, non riusciamo a capire chi sarà, nella fattispecie delle società di consulenza, la persona fisica che sosterrà l’esame per avere la qualifica di consulente finanziario. Vuol forse dire che le società di consulenza autocertificano di avere i requisiti richiesti per l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo?  Infatti l’art. 18 bis del TUF parla solo di persone fisiche, mentre l’art. 18 ter (quello relativo alle società) recita testualmente al comma 2: “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.” Può  prevedere? Quindi non è obbligatorio avere i requisiti come lo è per le persone fisiche? Infatti il regolamento ministeriale ad oggi non prevede nemmeno la fattispecie di cui all’art. 18 ter. Si tratta solo di una svista oppure di un’evidente volontà di trattamento non paritario da parte del legislatore?
Quanto sopra ci porta nuovamente ad evidenziare la contraddittorietà tra i principi cui la Consob dichiara di essersi ispirata e il regolamento approvato. Una sorta di comportamento “schizofrenico” dove nobili sono i principi ispiratori, traditi però dall’emanazione di un regolamento che questi principi di fatto disconosce.
E’ chiaro che di fronte a tale situazione ACOFIIN non si accoda a quanti, in maniera del tutto acritica, hanno applaudito a questa forma di regolamentazione fornendo solo osservazioni che non intaccano minimamente l’impianto, secondo noi, inattuale e discriminatorio del regolamento Consob. Purtroppo quanto accaduto peserà molto negativamente sull’auspicato salto di qualità e sulla moderna crescita del mercato del risparmio e dell’investimento. L’unico interesse che in questo caso si sarebbe dovuto tutelare era quello dei risparmiatori che avrebbero potuto così disporre agevolmente e liberamente su tutto il territorio nazionale di un cospicuo numero di consulenti  specializzati in materia di investimenti finanziari veramente e completamente indipendenti. Cosa che questa legge e questi regolamenti non fanno.

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