Consulenza finanziaria specifica e generica (parte seconda)

Le regole per i consulenti iscritti all'albo e per quelli non iscritti.

 

Sempre in attesa che l’albo dei consulenti finanziari venga reso operativo, continuiamo la nostra spiegazione sulle differenti particolarità che distinguono i consulenti iscritti all’albo da quelli che non lo sono. Qualche novità c’è stata in quanto sono stati resi noti i risultati della consultazione di giugno 2008 e di conseguenza sono state modificate alcune formulazioni. Poiché è stata indetta una seconda consultazione, questo articolo si rifà al testo attualmente disponibile. Alleghiamo questa bozza di regolamento in fondo all’articolo.
Nello scorso articolo abbiamo esaminato la natura e i limiti della consulenza generica. In questo articolo ci occuperemo di come sia regolamentata la professione del consulente finanziario iscritto all’albo.
La prima considerazione da fare trattando questo argomento è che ad un’espansione del campo di intervento del consulente, si ha una corrispondente espansione dei suoi obblighi. Usiamo il condizionale poiché ad oggi, come detto, siamo in possesso solo di una bozza di regolamento.
 Dicevamo dunque dell’ampliata attività rispetto alla consulenza generica: il consulente finanziario iscritto all’albo e con le prerogative previste dell’art. 18-bis d.lgs. n. 58/1998, potrà dare al proprio cliente tutte le “indicazioni personalizzate per acquistare, vendere o detenere uno o più determinati strumenti finanziari”. E’ indubbio che sotto questo aspetto, pur con tutte le riserve che abbiamo espresso nel precedente articolo, l’operatività del consulente è assai più ampia, ma è proprio da questo allargamento che nascono i principali vincoli di adempimento che l’iscrizione all’albo comporta.
Mentre per il consulente generico tutta l’attività è sottoposta al diritto comune e da questo regolamentata (Codice Civile), per il consulente iscritto all’albo gli oneri per lo svolgimento della sua attività sono esposti nei 16 articoli dei Titoli IV e V della citata bozza di regolamento, tralasciando di proposito di esaminare i requisiti per l’iscrizione all’albo.
Poiché l’argomento è di grande importanza e rischia di diventare quanto mai difficile da digerire se preso in blocco, lo tratteremo in più parti articolo per articolo. In questo ci fermeremo all’articolo 17.

TITOLO IV
ATTIVITA’ DEI CONSULENTI FINANZIARI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 12 (Regole generali di comportamento)
Nessun commento da fare, se non che concordiamo sull’impostazione generale di questo articolo, visto che tutti questi principi sono riportati ( anche se con diversa forma) nel nostro statuto e nel nostro codice deontologico, peraltro redatti ben prima di questa bozza. Inoltre questo articolo pone al consulente notevoli oneri sul piano organizzativo e della compliance ( sub d). Non abbiamo invece ben chiaro quali siano la fattispecie (sub e) in cui il consulente deve gestire conflitti d’interesse con i clienti e tra clienti. Per come intendiamo noi la professione, questa è un’eventualità che nemmeno si prospetta.
Art. 13 (Incompatibilità)
Questo articolo sta a mezza strada tra l’articolo precedente a prevalente carattere etico e la regolamentazione propriamente detta. Di particolare importanza, sotto questo aspetto, ci sembra  che il combinato disposto dei commi c), d), e) che sostanzialmente cassano la figura del “tuttologo”, attività “tutta” a scapito del cliente.
Nella nuova versione della bozza (non essendo dei fini giuristi) non riusciamo invece a comprendere cosa c’entri il divieto di offerta fuori sede della propria attività professionale da parte del consulente persona fisica. Poniamo dei casi concreti: se vengo a contatto con persone interessate alla mia attività (non a quella di terzi beninteso) non potrei dire loro : ”venga nel mio ufficio che ne parliamo”? Oppure: “Sai, ho intrapreso l’attività di consulente finanziario. Perché non vieni trovarmi in ufficio che ne parliamo”. E ancora: potrò recarmi a casa del cliente a parlargli di lavoro oppure sarà vietato? Attendiamo chiarimenti.

Art. 14 (Aggiornamento professionale)
Se è vero che l’aggiornamento del professionista è condizione assoluta ed imprescindibile per lo svolgimento della sua opera nei confronti del cliente, nutriamo qualche perplessità sulla formulazione di questo aspetto. Come abbiamo già avuto modo di dire, è solo il costante e quotidiano confronto con il mercato che crea e stimola la necessità del continuo aggiornamento. Più difficile ci viene di pensare che 30 ore all’anno (o meglio 60 in un biennio) delle più svariate materie possano garantire una maggiore efficacia dell’azione del consulente. Ci sembra che questa prescrizione, così come formulata, si allontani dalla definizione di consulente che è quella relativa all’indicazione personalizzata di singoli strumenti finanziari; quale collegamento ha con questo aspetto fondamentale un corso in scienze giuridiche o tecniche? Visto anche il resto della formulazione dell’articolo stiamo pensando che alla discussione del regolamento abbiano partecipato molto attivamente soggetti facenti parte del settore della formazione ( vedasi osservazione di €FPA Italia all’art. 11). E qui ci fermiamo. Vista la complessità degli oneri organizzativi forse il corso più utile sarebbe quello da archivista. Nel suo complesso è un obbligo certamente oneroso per il consulente, ma secondo noi, dalla scarsissima efficacia pratica.
Troviamo anche una forma di contraddizione tra la formulazione di questo articolo e la valutazione di Consob riguardo al successivo art. 16 dove recita testualmente:
“che il consulente “tratta” nello svolgimento della sua attività soltanto o prevalentemente alcune tipologie di strumenti finanziari così come il professionista intellettuale “tratta” normalmente soltanto alcune delle branche della materia che costituisce oggetto della sua professione”.
Di conseguenza se la mia specializzazione sono i fondi d’investimento, dovrò ogni anno seguire 30 ore di corso sui fondi d’investimento?

Capo II
Informazioni, contratti e raccomandazioni.
Art. 15 (Regole di presentazione. Informazioni sul consulente e sui suoi servizi)
Anche qui concordiamo sull’impianto generale dell’articolo. Ci lascia un po’ perplessi l’eccessiva burocratizzazione e l’enunciato sub f)  (attività professionali ulteriori) che secondo noi contraddice e non poco il precedente art.13. Piacerebbe anche a noi avere un chiarimento in merito.
Art. 16 (Contratto di consulenza in materia di investimenti)
Anche in questo caso siamo certamente d’accordo con l’indicazione data dal legislatore. Acofiin si è infatti già dotata di un apposito schema di contratto da sottoporre a potenziali clienti è che è a disposizione dei suoi soci. Ovviamente  nel nostro caso il contratto è limitato alla consulenza generica e quindi più limitato rispetto a quello del consulente iscritto all’albo.
E’ curioso come, dato il livello di dettaglio e la quantità di informazioni da fornire al cliente, non sia obbligatoria la forma scritta. Poiché questa non obbligatorietà discende direttamente dalla direttiva europea, ci viene da commentare che forse il legislatore italiano, in altre parti della legge e dei regolamenti, si sia lasciato prendere un po’ troppo la mano dalla sua natura regolamentatrice. Secondo noi invece la forma scritta sarebbe stata una giusta tutela bilaterale: per il cliente e per il consulente. Ci interessa invece sottolineare un comma che, nascosto tra i molti, evidenzia un aspetto tipico di questa regolamentazione, aspetto poco o nulla produttivo sia per il cliente che per il consulente. Si tratta del comma g) che recita: “se è previsto l’obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti”.  Nel caso non infrequente in cui il cliente non metta in pratica, per oggettive difficoltà o altro, i consigli per cui paga il consulente, che valore ha il denaro speso per la suddetta consulenza? A voi la riflessione e la risposta.

Art. 17 (Acquisizione delle informazioni dai clienti e classificazione)
L’enunciazione generale dei tre paragrafi del primo comma ci trova d’accordo, perché sono la base per una seria e corretta valutazione del cliente. Tuttavia non ci piace la successiva procedura di classificazione tra cliente professionale e cliente al dettaglio fotocopiata da quella di realtà operative ben differenti come le banche o le società di distribuzione di prodotti finanziari. Si sacrifica sull’altare di una presunta armonizzazione la natura radicalmente diversa dell’attività di collocamento dei prodotti finanziari, con quella del counseling. Il consulente è il primo interessato alla relazione con il suo cliente e non ha prodotti da piazzargli ed è solo il riconoscimento che riceve dal suo cliente che gli procura da vivere. E’ evidente invece che esiste una discriminazione giuridica perché vengono trattati allo stesso modo due soggetti dalla diversa natura e che hanno per questo necessità di norme differenti. Insomma se è buono e condivisibile l’intento generale di proteggere il cliente, nella pratica si poi cade in situazioni abbastanza paradossali. Anche qui poi se non esiste l’obbligo della forma scritta, come si potrà tutelare il cliente? Se tutto ciò alla fine è lasciato, secondo noi giustamente, alla professionalità ed al senso deontologico del consulente, che senso ha mettere sotto forma di articoli di un regolamento delle indicazioni di comportamento? Come potrà l’autorità vigilante assumere le prove del comportamento corretto del consulente?
Un’ultima osservazione a riguardo di questo articolo: come per tutte le famose profilazioni (brutta parola) del cliente in vigore nell’attività di collocamento, anche questa se attuata nel dettaglio lascerebbe come unico tipo di consiglio il BOT. In alternativa far fare un corso per consulente finanziario ai propri cilenti. Assai più corretto e funzionale sarebbe invece far ben comprendere al cliente e farsi rilasciare, questo sì, in forma scritta una dichiarazione in cui egli ben comprende ed accetta di sopportare un rischio di perdita del x % o di Euro tot., il famoso drawdown così utilizzato nel mondo anglossassone. Molto meno burocratico, ma più diretto e comprensibile.
Ci sembra insomma che nello stendere questo articolo il regolamentatore non abbia potuto resistere alle pressioni di lobbies che sono interessate a rendere difficile la vita ai consulenti finanziari.
Ci fermiamo qui per oggi, non senza sottolineare che questo articolo 17 è solo il primo, come vedremo, di una serie che tende ad ingabbiare il consulente in una quantità di obblighi senza una reale contropartita funzionale di tutela per il cliente, anzi, diremmo, a discapito proprio della qualità del servizio da rendere al cliente a causa della deviazione del suo tempo da attività di studio (non le famose 30 ore beninteso) ad attività ad alto contenuto burocratico, quindi tossico.
Vorremmo insomma una regolamentazione meno attenta a minuziosi aspetti di tipo giuridico e più attenta invece all’effettiva natura della professione, natura di per sé straordinariamente dinamica e mutevole che si trova invece impastoiata da una miriade di piccoli adempimenti a volte anche in contrasto tra loro.
In una prossima puntata vedremo gli ultimi articolo che trattano ancora questi aspetti.
 

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